STATUTO

PREMESSA
 
 
                   Dopo circa due anni di vita del Coro "Croz Corona", avente già una propria Direzione Amministrativa, Presidenza e Segretario Contabile, riscontrata la opportunità di stabilire a priori un regolamento quale guida normativa dei componenti la società corale, ai fini di impostare la società stessa su solide basi di serietà, ordine e chiari indirizzi, nonché fissarne in modo tangibile i diritti ed i doveri di ogni socio, cantore o amministratore, il Presidente, su incarico del Consiglio, ha provveduto alla composizione del presente atto Statutario che viene sottoscritto dai componenti del coro, in segno di accettazione obbligando in tal modo tutti gli appartenenti alla società corale a sottostare alle norme in esso contenute, le quali saranno valevoli a tutti gli effetti anche per gli eventuali nuovi soci-cantori che in seguito dovessero iscriversi alla società stessa.
 
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S T A T U T O
 
 
Art. 1)        In data 16 aprile 1972 si è ufficialmente costituito il coro di montagna con la denominazione "Coro Croz Corona" con sede in Denno (Trento).
Art. 2)        Il coro si propone di esaltare e divulgare con la musica i valori che la natura ci ispira dai nostri monti, nonché l'originalità della semplice vita del montanaro espressa dalle altrettanto semplici, ma sempre belle, canzoni popolari e folcloristiche.
Art. 3)        L'associazione canora, è attualmente costituita da N. 26 elementi provenienti da vari paesi quali Denno, Cunevo, Flavon, Termon, Vigo, Toss, Lover, Mezzolombardo. Naturalmente potrà in seguito subire delle variazioni, sia per quanto riguarda il numero, che la residenza e la sede.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del maestro del coro, ed eventualmente col consenso dell'assemblea, potrà anche se del caso, includere voci bianche o femminili.
Art. 4)        Sono organi sociali del coro:
1)          l'assemblea dei coristi;
2)          il Consiglio Direttivo;
3)          la consulta.
Art. 5)        Il gruppo corale, ha una gestione propria, ed il suo bilancio preventivo e consuntivo dovrà ottenere per la sua validità, l'approvazione dell'assemblea.
Art. 6)        L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' ordinaria quella annuale, obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio, elezioni cariche sociali o dovuti consensi e deliberazioni su problemi inerenti la ordinaria amministrazione.
E' straordinaria quella urgentemente convocata durante l'anno per importanti decisioni su problemi non deferibili a quella ordinaria o perchè richiesta con motivazione scritta da almeno un quinto dei soci.
Art. 7)        Spetta all'assemblea ordinaria:
a)      eleggere le cariche sociali a maggioranza relativa di voti (1/2 +1 dei presenti) quali il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario contabile ed i membri del Consiglio Direttivo i quali tutti durano in carica un Anno e sono rieleggibili;
b)      di fissare l'importo della quota annuale dei soci per tesseramento;
c)           di stabilire gli impegni massimi di straordinaria amministrazione ed in particolare deliberare per le operazioni che dovessero impegnare la società corale, oltre le proprie riserve finanziarie.
Art. 8)        Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 9 a 11elementi scelti dall'assemblea, col criterio stabilito nel citato art. 7.
Esso consta:
a)      di un Presidente e di un Vicepresidente;
b)          di un Segretario Contabile;
c)           del Maestro del Coro;
d)          il Presentatore quale membro di diritto, in quanto possa essere sempre perfettamente aggiornato della vita della società, onde non incorrere in errate pubbliche affermazioni;
e)           di n. 6 cantori quali rappresentanti dei loro colleghi. Nel caso in cui qualche elemento non potesse presenziare all'assemblea, questo èautorizzato a delegare per iscritto un proprio rappresentante con diritto di voto, scelto fra i cantori.
Art. 9)        Il Consiglio così composto è investito dei più ampi poteri amministrativi e disciplinari per quanto regolati dal presente Statuto.
Art. l0        Al Consiglio spetta:
a)      il risolvimento dei normali correnti problemi che via via si presentano nella vita del coro;
b)          svolgere la normale amministrazione ordinaria sia nel settore finanziario che organizzativo;
c)           vigilare sull'andamento generale del coro, sulla sua disciplina, stabilendone all'occorrenza le penalità da applicarsi a carico degli inadempienti alle norme statutarie o divulgate dal Consiglio stesso.
Art. 11        In dipendenza dei poteri conferitigli dal presente statuto (vedi art. 9) il Consiglio Direttivo si riserva fin d'ora di prendere tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni a carico degli inadempienti non esclusa la sospensione a tempo determinato ed in casi gravi anche definitiva.
Art. 12        Il Consiglio Direttivo, declina fin d'ora ogni responsabilità per danni a persone od a cose, che dovessero verificarsi nello svolgimento dell'attività sociale, imputabili a singoli o gruppo di soci.
Art. 13        In seno al Consiglio Direttivo è costituita la Consulta o Giunta, composta per diritto da n. 4 elementi quali il Presidente, il Segretario Contabile, il Maestro del Coro ed un influente consigliere residente nel Comune dove ha sede il coro.
A detta Consulta, spetta il disbrigo delle normali pratiche e il risolvimento di piccoli ed urgenti problemi d'ufficio, programmi ed organizzazioni, propaganda, ecc.
La sua deliberazione ècomunque subordinata alla susseguente comunicazione del Consiglio Direttivo che èil diretto responsabile dell'Amministrazione e andamento generale della società corale.
Art. 14        L'esercizio finanziario e attività corale decorre dall'1/4 al 31/3 di ogni anno.
Art. 15        Ogni assenza a prove, riunioni o concerti, verrà segnata su apposito registro, ed il Consiglio, con sua delibera, stabilirà la sanzione da applicarsi per le assenze ingiustificate o ritenute tali, come anche per gli abituali ritardi a prove o convegni.
Art. 16        Compiti, diritti e doveri di ognuno.
Al Presidente sono demandate le seguenti incombenze:
a)      presiedere alle assemblee ed alle sedute di Consiglio e di consulta;
b)          osservare e far osservare a tutti i soci le norme statutarie della società;
c)           condurre personalmente e con la Consulta, qualsiasi trattativa con altre associazioni, enti o privati nell'interesse della società corale da lui presieduta;
d)          la sua opera, sarà imperniata sulla moralità e moderatezza ai fini di ottenerne la massima ascendenza e condurre la società verso più alte mete.
A lui quindi spetta rispetto, ubbidienza e collaborazione da parte di tutti in ogni tempo e luogo, anche e specialmente quando, per l'esercizio delle sue funzioni debba in effetti o apparentemente, ledere, per senso di giustizia sociale, interessi materiali o morali di un singolo associato o gruppo di essi.
Art. 17        Al Vicepresidente quale suo primo collaboratore, sono del pari demandate le stesse incombenze, specie quando per cause di forza maggiore dovesse sostituire lo stesso Presidente e comunque per la sua stessa qualifica che affianca al Presidente èsempre degno di ogni riguardo.
Art. 18        Al Segretario contabile o cassiere, incombe l'obbligo:
a)      di presenziare alle riunioni dell'assemblea, del Consiglio e della Consulta;
b)          di provvedere al disbrigo della corrispondenza in collaborazione del Presidente e del Maestro del coro;
c)           di tenere una buona e chiara contabilità, sempre controllabile in ogni momento e della quale ne èpersonalmente responsabile;
d)          di raccogliere la tassa sociale previo tesseramento avvalendosi, se crede, di fidati suoi collaboratori;
e)           di provvedere a tutte le operazioni contabili, incassi, pagamenti di evidente dovere o autorizzati;
f)           provvedere alla stesura e presentazione del bilancio alla fine di ogni anno finanziario in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.
Pertanto anche al segretario contabile, in considerazione del grosso, delicato e responsabile compito a lui affidato, devesi con grato senso di riconoscenza dargliene atto, annoverandolo tra i più meritevoli della nostra stima.
Art. 19        Al Maestro del coro che per natura èil maggior responsabile del grado di elevatezza tecnico-culturale del complesso corale, prima di ogni suo diritto, incombono come a tutti gli altri dei precisi doveri.
Egli di fatto dovrà:
a)           provvedere alla sua preparazione tecnica, aggiornandosi convenientemente, non solo in vista di concorsi, rassegne o esibizioni del coro, ma anche e soprattutto per essere sempre in grado di trasmettere le proprie cognizioni nell'impartire le lezioni settimanali avendo lui in precedenza studiata la partitura o spartito.
La scelta delle canzoni da studiare e la programmazione delle stesse nelle esecuzioni, sarà fatta dal maestro, previo consenso del Consiglio;
b)          allo scopo di ottenere un maggior profitto dalle lezioni, il maestro pur esigendo puntualità ed impegno da parte dei cantori, userà con gli stessi, specie con i più giovani o timidi, umiltà, grazia, garbo e buon senso, in un clima di armonia e amichevole comprensione, senza per altro ledere la sua personalità che potrà e dovrà ugualmente mantenere integra;
c)           qualora il maestro, nonostante l'applicazione delle sue premure nell'insegnamento, riscontrasse delle gravi lacune di vario genere o ne ravvedesse l'incapacità di adeguamento del cantore, ne darà comunicazione alla Direzione con le proposte del caso, per l'eventuale esclusione;
d)          sarà inoltre responsabile dell'ordine, disciplina e puntualità che il complesso dovrà mantenere non solo nelle lezioni, ma anche e soprattutto quando questo dovrà trovarsi a contatto con il pubblico, in esibizioni, viaggi, soste, ecc…, tenendo presente che il pubblico è spesso inesorabile nel giudizio e nella valutazione e quindi, come ogni correttezza dimostrata può risultare preziosa, ogni scorrettezza può viceversa, risultare assai dannosa, portando pregiudizio al prestigio della società.
Al maestro del coro quindi, che per la sua qualifica direttiva occupa il primo posto nella compagine del coro e di conseguenza èinvestito della massima responsabilità, viene riservato il massimo rispetto, assoluta obbedienza, con ragguardevole stima, offrendo a lui la nostra collaborazione, per portare insieme con lui il nostro coro ai più alti livelli.
Art. 20        Ogni corista è tenuto ai seguenti doveri:
a)           dovrà anzitutto provvedere al suo tesseramento annuale;
b)          la richiesta di adesione al gruppo corale di un nuovo allievo cantore, potrà essere espressa sia per iscritto, che a voce, da farsi alla Direzione o al maestro del coro, il quale sottoporrà l'allievo a preventivi esami di prova, che dovrà superare per la sua abilitazione a componente provvisorio in attesa di passare in seguito, effettivo nel coro, tenuto presente anche i buoni requisiti di ordine morale e sociale che ogni cantore deve avere;
c)           ogni socio (corista o non), sarà personalmente responsabile di tutto il materiale a lui eventualmente consegnato e per il quale dovrà rilasciare regolare ricevuta. Sarà quindi suo specifico compito il curarne anche la sua conservazione, onde non incorrere in eventuali addebiti;
d)          nel caso di eventuale congedamento dal coro, sia volontario che forzato, o per scioglimento, il consegnatario è tenuto a restituire tutta il materiale avuta in consegna;
e)           puntualità alle lezioni e convegni, dimostrando sempre educazione, correttezza, serietà e applicazione allo studio;
f)           rispetto verso il Maestro, Presidente e Consiglio Direttivo;
g)          disciplina durante concerti, convegni o manifestazioni;
h)          avvertire in tempo, personalmente o per mandato, il maestro. o la Direzione, nell'eventualità di impossibile intervento. a prove o concerti;
i)            osservanza delle norme statutarie e disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo od organi Federali.
Per i molti summenzionati compiti edoveri che ogni componente deve sottostare, nonché per i sacrifici che ognuno. incontra per ottemperanza agli stessi in una perfetta armonia di intenti, per gli stessi fini e ideali che si innalzano. al di sopra di ogni umana vicenda in questo. mondo. inquieto, i componenti tutti meritano il pubblico plauso e la stima da tutti coloro. che riescano. a comprenderne il suo giusto valore.
Art. 21        Ogni corista, ha il diritto. di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto. di voto, per il quale sono. ammesse deleghe, come pure può usufruire dei servizi e vantaggi offerti dalla società, nei limiti fissati dallo Statuto, regolamenti o deliberazioni.
Art. 22        Nel caso in cui un socio si ritenesse torteggiato, ha il diritto di avanzare regolare protesta al Consiglio Direttivo il quale vagliatane la stessa, provvederà se del caso, a redimere la cosa con obiettività e discrezione ed il suo giudizio resta comunque insindacabile.
Art. 23        Qualora, per imprevedibili motivi diversi o per lacune riscontrabili nel presente "Statuto" viene demandato all'assemblea il compito di apportare quelle modifiche o aggiunte ritenute utili o necessarie per un miglior funzionamento della società.
Art. 24        Nel disperato, ma possibile caso di forzato scioglimento del coro, l'intero patrimonio costituito dalla disponibilità di cassa, da tutto il materiale didattico (partiture, spartiti, riviste, dischi, strumenti, incartamenti amministrativi; divise, stemmi, ecc…, a chiunque in consegna, dovrà essere consegnato al Presidente od a un suo delegato e da questi gelosamente conservato per almeno un triennio, nell'attesa di una auspicata, possibile riorganizzazione o nuova formazione corale, nell'ambito intercomunale di origine, avente lo stesso scopo, mantenendone integri gli intenti ed i propositi sanciti dall'art. 2 del presente atto statutario, dopodiché, riunendo i cantori in una possibile assemblea, questi decideranno in merito.
Art. 28        Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le buone norme federali e poiché questa è una società, come tante nostre consorelle, a carattere ed indirizzo esclusivamente morale, tutelata solo dalla legge di madre natura, non si richiama quindi alcuna disposizione di leggi umane, ma solo al buon senso ed a quel sentimento di elevato spirito che ci proviene dalla musica e dall'amore alla nostra gente, alla nostra terra, ai nostri monti.
 
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione da tutti i componenti della società corale, in data 16.04.1972.
 
f.to  Il Presidente redattore Job Davide                    f.to  Il Vicepresidente Zanin Gerardo         
f.to  Il Maestro del Coro Toniolli Renzo                    f.to  Il Segretario Contabile Barsottini Oliviero
f.to  Il Presentatore Job Aurelio                              f.to   I componenti del Coro